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DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

  • DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”. Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto.

Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione. In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate  si aprirà nel pomeriggio di lunedì 15 giugno e si chiuderà il 13 agosto.

Ci sarà più tempo, invece, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto: l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
Sempre entro il 24 agosto sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Attenzione, perché l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. 

A chi spetta il bonus

Alle imprese, partite Iva o ai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. Sono esclusi i professionisti iscritti alle Casse degli Ordini privatizzati, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, gli enti pubblici e i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori (i 600 euro) introdotti dal Cura Italia.


I requisiti per ottenere il bonus

Primo: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Secondo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019. Con due eccezioni: il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato se l'attività è iniziata dall'1 gennaio 2019 e per tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da sisma, alluvione, crollo strutturale, ancora in emergenza al 31 gennaio 2020. 


Come si calcola il contributo

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia dei 5 milioni di euro.


Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Il bonus è escluso da tassazione - sia dalle imposte sui redditi, sia dall'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Per informazioni

CONFCOMMERCIO ASCOM BRA, via Euclide Milano 8 – Tel. 0172 413030 
 

  • Pubblicato il: 11/06/2020
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