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OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DAL 1.1.2022

OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DAL 1.1.2022

  • OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DAL 1.1.2022

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l’OBBLIGO dell’etichettatura AMBIENTALE degli imballaggi secondo la Decisione 97/129/CE, fermo restando che le  aziende del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale che sono già immessi in commercio o etichettati al 31/12/2021, fino ad esaurimento delle scorte. Per dimostrare questo è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto del materiale d’imballaggio antecedenti il 1° gennaio.


Vediamo quali sono in specifico gli obblighi lungo tutta la filiera:

  • PRODUTTORI:  il produttore dell’imballaggio è responsabile dell’identificazione del materiale, secondo la Decisione 97/129/CE, tramite la codifica alfa numerica.
  • RIVENDITORI/GROSSISTI: Per i grossisti che rivendono imballaggi neutri, privi di etichettatura e grafica ( es. sacchetti trasparenti, vaschette trasparenti, carta non personalizzata, scatole non personalizzate, ecc..) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio attraverso le informazioni sui documenti di trasporto, che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali.
  • UTILIZZATORI, ARTIGIANI e COMMERCIANTI:  la modalità di gestione condivisa, tra produttore e utilizzatore, delle informazioni previste per la corretta etichettatura (ad es. predisposizione della grafica con  i contenuti e la forma), fa sì che l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi, pertanto si possono avere due casi distinti:

a)    UTILIZZO DI IMBALLI CON GRAFICA PERSONALIZZATA, in questo caso in comune accordo con il produttore dell’imballo, SI DOVRA’ AGGIUNGERE NELLA GRAFICA oppure  APPORRE UN ETICHETTA AMBIENTALE A NORMA DI LEGGE  e non solo la codifica alfa numerica, tale obbligo potrà essere assolto anche mediante apposizione di corretta informativa che rimandi alle specifiche indicazioni circa lo smaltimento degli imballi.

b)    UTILIZZO DI IMBALLI NEUTRI – privi di qualsiasi grafica, sui quali vi saranno solo i codici alfa numerici apposti dal produttore – ovvero PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE DELLA DISTRIBUZIONE (ad  es. vaschette per alimenti freschi o involucri di cui non si conosce con certezza la destinazione d’uso). In questo caso è possibile inserire le indicazioni in schede informative, messe a disposizione dei consumatori finali nei punti vendita, anche utilizzando sistemi digitali come il QR CODE, che rimandi  alle specifiche indicazioni circa lo smaltimento degli imballi.

SANZIONI
Si ricorda che purtroppo l’art. 261 comma 3 del TUA afferma: “ a chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “ la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”


Per informazioni e per assolvere agli obblighi dell’Etichettatura Ambientale sono a disposizione i nostri uffici:
SERVIZIO AMBIENTE e SICUREZZA  - sicurezza@ascombra.it
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP - servizioigiene@ascombra.it

 

  • Pubblicato il: 22/12/2021
  • Admin

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