FATTURE ELETTRONICHE A CAVALLO D'ANNO
Secondo le regole vigenti l’acquirente può portare in detrazione l’IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, qualora il documento sia stato ricevuto e registrato entro il giorno 15 del mese successivo. Tale regola, però, vale solamente per i documenti di acquisto ricevuti nel corso dell’anno, relativamente ad operazioni effettuate nel medesimo anno.
Per le operazioni effettuate a cavallo d’anno, invece, le regole sono differenti. In caso di operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo, l’IVA deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Pertanto, in presenza di una fattura emessa ed inviata in dicembre 2019, laddove venisse ricevuta dall’acquirente in gennaio 2020, questi dovrà obbligatoriamente portare in detrazione l’IVA sugli acquisti a partire dal mese di gennaio 2020.
Perciò ad esempio se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 03 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese o ultimo trimestre 2019, mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese , concorrendo cioè nella liquidazione del mese o primo trimestre 2020
Occorre conseguentemente ove possibile richiedere l’emissione con anticipo ai fornitori rispetto al 31.12. 2019 delle fatture di Dicembre per poter detrarre l’iva ancora nell’anno 2019.
E per coloro che sono in contabilità semplificata questo comporta una ulteriore complicazione in quanto il costo rileva nell’anno di ricezione ( fattura ricevuta il 03.01.2020 costo di competenza bilancio 2020).
Info: Ufficio Fiscale Ascom Bra
FA
- Pubblicato il: 18/12/2019
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