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Servizio Sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 81/08

Descrizione lavoratore

Normative di legge

Sospensione dell'attività

Il servizio offerto da Ascom

Convenzioni


Il D.Lgs. 81/08

Il Decreto Legislativo 81 del 2008, più conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza, ha abrogato il D.Lgs. 626 del 1994 e altre disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 si rivolge a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, ed in particolare a:
  1. Tutti i tipi di società
  2. Tutte le attività professionali con dipendenti
  3. Tutte le ditte indivuaduali con dipendenti
  4. SONO ESCLUSE LE DITTE INDIVIDUALI SENZA DIPENDENTI

Descrizione lavoratore

Per lavoratore si intende la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale, quali per esempio:
  1. i soci lavoratori di società
  2. i soci lavoratori di cooperative
  3. i dipendenti part-time, a chiamata, stagionali
  4. i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di attrezzature, agenti chimici, laboratori e macchinari di lavoro in generale.

Normative di legge

Di seguito alcuni fra gli adempimenti più significativi richiamati dal Decreto legislativo del 9 Aprile 2008, n 81 aggiornato al D.Lgs. 106/2009 e relative sanzioni
  1. Art. 17/18
  2. Il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400) e i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso, nominare il medico competente se necessario (Sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro). Deve inoltre fornire i dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori (Sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
  3. Art. 35
  4. Nelle aziende con più di 15 dipendenti si tiene una riunione periodica di prevenzione e protezione annualmente o in caso di significative variazioni del rischio (Sanzioni: Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per datore di lavoro).
  5. Art. 17/28
  6. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti in azienda redigendo il documento di valutazione dei rischi. (Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 ). Per le aziende che occupano fino a 10 addetti, al momento, è sufficiente una autocertificazione.
  7. Sanzioni: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 a 4131 .
  8. Art.37
  9. Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, in particolare fornendo le informazioni che riguardano i rischi e le misure per la prevenzione in azienda. (Sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
  10. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di primo soccorso devono ricevere unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Sanzione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro in particolare sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (Sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

Sospensione dell'attività

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto il provvedimento di sospensione dell'attività; questa disposizione può essere adottata dall'organo di vigilanza se sono commesse in modo reiterato (cioè più volte nell'arco di cinque anni) una serie di violazioni tra le quali si ricordano:
  1. mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio
  2. mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione ove richiesto
  3. mancata formazione ed addestramento
  4. mancata nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
  5. mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indirietti (impianto di terra, interruttore differenziale)
Il medesimo provvedimento può essere adottato nel caso venga riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Il servizio offerto da Ascom

L'Ascom propone il servizio di Sicurezza sui luoghi di lavoro per venire incontro alle necessità specifiche di ogni azienda. L'attività viene svolta attraverso
  1. la verifica GRATUITA per valutare la situazione dell'azienda in merito agli adempimenti imposti dalla normativa;
  2. l'espletamento delle pratiche per la nomina delle figure aziendali interessate dalla normativa sulla sicurezza (nomine del datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Adetti servizio antincendio e primo soccorso, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
  3. l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatori per il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, i preposti, i dirigenti e gli addetti per la gestione delle emergenze;
  4. la redazione della documentazione necessaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza (documento di valutazione dei rischi o autocertificazioni);
  5. un servizio di aggiornamento periodico e costante in base alle modifiche e alle novità legislative, ai mutamenti organizzativi e produttivi dell'azienda e alle singole problematiche aziendali;
  6. la consulenza su impianti, verifiche di legge, macchinari e attrezzature di lavoro;
  7. la realizzazione della valutazione fonometrica ove necessaria e di tutte le pratiche inerenti la sicurezza sul lavoro;
  8. l'elaborazione di planimetrie e cartellonistica per l'evacuazione dei locali.

Convenzioni

Ascom Bra ha stipulato delle convenzioni riservate ai propri soci
  1. per misurazioni e rilievi strumentali obbligatorie per legge
  2. per redazioni di pratiche per il rilascio del certificato di prevenzione incendi
  3. con aziende specializzate per interventi di installazione, modifica e manutenzione su impianti e attrezzature
  4. con aziende ed organismi abilitati per effettuare le verifiche obbligatorie per legge su impianti ed attrezzature
  5. per la nomina del medico competente aziendale
  6. per attrezzature antincendio e di primo soccorso


Scarica il riepilogo degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (file PDF): Download

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