
- Valutazione del rischio stress lavoro correlato
Entro il 1° agosto 2010 occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi contemplando una specifica valutazione dei Rischi connessi con lo stress lavoro-correlato. La valutazione deve analizzare i fattori di rischio che condizionano la vita lavorativa di donne e uomini e che possono avere ripercussioni sulla loro salute psicofisica.
Per ogni rischio, in funzione della valutazione effettuata, devono essere indicate le misure di prevenzione e protezione necessarie.
La valutazione del rischio si applica a tutte le attività pubbliche e private nelle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Ricordiamo che nella definizione di lavoratore rientrano non solo i dipendenti ma anche soci lavoratori (di cooperativa o di società, anche di fatto), lavoratori occasionali o parasubordinati (lavoratori somministrati, lavoratori distaccati o a domicilio, a progetto o co.co.co., telelavoratori), tirocinanti o volontari, allievi degli istituti di istruzione ed universatari, partecipanti ai corsi di formazione professionale nel cui ambito si faccia uso di laboratori o attrezzature e associati in partecipazione.
L’inosservanza delle citate disposizioni comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Maggiori sanzioni sono previste se le violazioni sono commesse in aziende a maggior rischio infortuni.
- Valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali
Con l’entrata in vigore delle specifiche disposizioni di legge del nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, tutti i titolari di azienda devono valutare se nell’ambito dell’attività lavorativa sono presenti rischi per i propri lavoratori derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
La valutazione del rischio deve essere completa dell’indicazione delle misure minime di protezione messe in atto per i lavoratori dai danni che può provocare l’esposizione alle radiazioni , in particolare dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
A titolo di esempio si riportano alcune situazioni lavorative che devono essere valutate: saldatura, lampade germicide, fari di veicoli, lampade abbronzanti, apparecchiature per uso medico o estetico con sorgenti di luce pulsata ad alta intensità, apparecchiature che emettono radiazioni laser.
La violazione dell’obbligo di valutazione del rischio costituisce per il datore di lavoro contravvenzione sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Le contravvenzioni aumentano se commesse in azienda a maggior rischio di infortuni.
- Macchinari e attrezzature di lavoro – nuova direttiva macchine
Con il recepimento della “nuova direttiva macchine”, macchinari vari e attrezzature di lavoro devono soddisfare specifiche disposizioni di sicurezza.
In particolare il fabbricante, il venditore (anche di un bene usato), il noleggiatore o l’utilizzatore di un macchinario o attrezzatura deve accertarne la rispondenza alle nuove normative valutando che la stessa sia conforme alle norme di sicurezza e sia corredata da un fascicolo tecnico, istruzioni e marchio CE.
Il noleggiatore o chi concede in uso deve inoltre conservare una dichiarazione che riporti l’indicazione degli utilizzatori e della loro specifica idoneità all’impiego (formazione e addestramento all’uso del macchinario o attrezzatura).
In generale sono previste specifiche disposizioni che regolano la messa in servizio e le tempistiche per le manutenzioni periodiche dei macchinari, comprese apparecchiature a pressione, apparecchi e accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie. Sono previste disposizioni transitorie per le macchine costruite anteriormente alla direttiva 89/392/CEE.
La violazione delle citate disposizioni può portare a sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 24.000.
Inserito il 06/07/2010 0.00.00
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