
Decreto legislativo del 26 maggio 1997 n° 155 HACCP -
- Art. 3 comma 2
- Il responsabile dell’industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP
- Art. 3 comma 3
- Il responsabile dell’industria alimentare deve tenere a disposizione dell’autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi al proprio piano di autocontrollo
- Sanzioni
- In caso di assenza del Manuale o non attuazione delle procedure o mancata registrazione dei punti critici (temperature, ricevimento merci, pulizie) la sanzione applicata in genere è di Euro 3.000,00