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ASSEGNO DI 515 EURO

ASSEGNO DI 515 EURO

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Anche per l’anno 2020 Inps pagherà l’indennizzo mensile ai commercianti che chiudono definitivamente l’attività e non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia. Quest’anno l’assegno è di 516 euro al mese e viene pagato, a seconda dell’età degli interessati, per molti anni, fino all’età pensionabile (attualmente 67 anni). Le categorie cui spetta l’indennizzo sono: 1) commercio al minuto in sede fissa, cioè i negozi; 2) somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti, pizzerie, pub; 3) commercio su aree pubbliche (ambulanti); 4) agenti/rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori).

Con l’occasione è stato coperto il «buco» degli anni 2017-2018: anche chi ha cessato l’attività in questo biennio (durante il quale non c’era più il riconoscimento dell’indennizzo) ha ora diritto all’assegno Inps, la cui decorrenza iniziale comunque non può essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Sono esclusi dall’indennizzo il commercio all’ingrosso e le attività svolte al di fuori dai tradizionali negozi, quali il commercio elettronico, le vendite a domicilio, per corrispondenza o tramite televisione, la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico: scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali.

Ecco i requisiti per l’indennità. A) Soggettivi: almeno 57 anni di età (donne) e 62 anni (uomini) e almeno 5 anni di contributi Inps, che non devono essere necessariamente continuativi. B) Oggettivi: cessazione definitiva dell’attività, riconsegna al comune delle licenze/autorizzazioni, cancellazione dai registri delle imprese della Camera di commercio. C) Lavorativi: necessità di essere senza alcuna attività di lavoro dipendente e autonomo, sia nel momento in cui si chiede l’assegno, sia per tutta la durata dell’indennizzo.

Può capitare che un ex commerciante in crisi, decaduto dall’indennizzo per avere ripreso a lavorare in altro settore, smetta anche questa nuova attività. Può in questa evenienza chiedere una seconda volta l’indennità? Risposta negativa: non può ripristinare l’indennizzo, né presentare una nuova domanda per la precedente attività.

La durata dell’indennità va dal momento in cui si chiede e ottiene l’indennizzo fino a quello da cui decorre la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). Perciò il periodo massimo di indennizzo è: a) 10 anni per le donne, durante i quali incasseranno come minimo 67.000 euro; b) 5 anni per gli uomini che potranno avere al massimo 33.500 euro.

La domanda va presentata: 1) all’Inps in via telematica in via diretta o tramite il call-center; 2) agli Enti di patronato o ai professionisti abilitati. Per finanziare la spesa è confermato il pagamento dell’aliquota addizionale 0,09%.

  • Pubblicato il: 28/02/2020
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