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CREDITO D'IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI

CREDITO D'IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI

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PAGAMENTI ELETTRONICI: COME USARE IL CREDITO D’IMPOSTA


Sarà operativo dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta sui pagamenti elettronici.

Ne possono fruire le imprese e i liberi professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il beneficio, istituito dal decreto Fiscale 2020, è pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione a cessioni di beni e a prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente, secondo il principio di cassa.


Mancano pochi giorni alla partenza del credito d’imposta, per imprese e liberi professionisti, sulle commissioni per pagamenti elettronici.


Istituito dal decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019, articolo 22), il bonus partirà dal 1° luglio 2020 e sarà pari al 30% di quanto addebitato per le transazioni effettuate con privati tramite carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.


L’agevolazione maturata sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.


A chi spetta 
Secondo quanto espressamente previsto della norma istitutiva, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

In mancanza di indicazioni precise da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che il credito d’imposta possa essere fruito dalle imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir. Come precedentemente accennato, ai fini del bonus, è necessario aver registrato, nell’anno di imposta precedente, ricavi o compensi fino a 400.000 euro

Per la determinazione di tale limite, dovrebbe essere valido quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 8/E/2020 e ribadito nella circolare n. 15/E/2020. La soglia dei ricavi dovrebbe quindi essere determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione.

Pagamenti rilevanti
 Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il beneficio è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. Come precisato nell’ambito dell’Allegato tecnico del provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, ai fini del credito d'imposta sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali. Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali.


Secondo quanto indicato nell’ambito dell’Allegato tecnico del provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, ai fini della detraibilità delle commissioni, rileva l’accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.


Struttura delle commissioni 
In base alla definizione data dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per “commissione” si intende la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale.

Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.


Come specificato nel provvedimento della Banca d’Italia, sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l’accettazione dei servizi di pagamento elettronici, i quali possono prevedere, ad esempio:
1)    la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale);
2)    l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; 
3)    il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.

 Il credito d’imposta, specifica il provvedimento, spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti 1) e 2) e 3). Per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto 3), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, è considerato commissione.

Cosa è necessario per fruire del credito di imposta 
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio (le modalità sono definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020).

Dovranno inoltre inviare agli esercenti - tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento - un'apposita comunicazione con l'indicazione:
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio (le modalità sono definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020)
Dovranno inoltre inviare agli esercenti - tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento - un'apposita comunicazione con l'indicazione:

  •  delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • del numero e del valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • del numero e del valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento; 
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
  1.   l’ammontare delle “commissioni totali”; 
  2.  l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; 
  3.  l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Modalità di fruizione 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente (secondo il principio di cassa). Al momento non è ancora stato istituito il codice tributo da utilizzare.
Il beneficio: 
    deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
    non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
    non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR;
    non concorre ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Agevolazione in “de minimis” 
Secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del decreto Fiscale 2020, l'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”, di cui: 
- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale);
 - al Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo); 
- al Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).


Info
Ufficio Fiscale Ascom Bra

fiscale@ascombra.it 

  • Pubblicato il: 29/06/2020
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