LE REGOLE DEL PIEMONTE IN AREA ROSSA
Da venerdì 6 novembre, la Regione Piemonte rientra nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come definito nel DPCM con un’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione.
Le seguenti misure hanno validità per 15 giorni
SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Autodichiarazione per gli spostamenti
Restrizioni per i nostri settori:
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ATTIVITA’ AL DETTAGLIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
MERCATI
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Attendiamo indicazioni in merito alla possibilità di vendita dei generi di prima necessità previsti nell’allegato 23 alla voce “commercio al dettaglio ambulante”.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività dei centri estetici, sono consentite le attività elencate nell’allegato 24
Inoltre:
- Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.
- Sono sospese tutte le competizioni sportive.
- È consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
- Chiusura di musei e mostre.
- Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi
- Pubblicato il: 05/11/2020
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