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NUOVI PROVVEDIMENTI COVID: AGG. 31.12.2021

NUOVI PROVVEDIMENTI COVID: AGG. 31.12.2021

  • NUOVI PROVVEDIMENTI COVID: AGG. 31.12.2021

AGGIORNAMENTO del 31 dicembre 2021 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

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COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

    Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

    Quarantene

    Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

    Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

    Capienze

    Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

AGGIORNAMENTO del 16 dicembre 2021

Dopo la pubblicazione del decreto Legge 172 del 26 novembre 2021, vediamo sinteticamente quali sono le principali disposizioni e cosa cambia, in particolare, per i settori rappresentati.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

COME CAMBIA IL GREEN PASS

Il provvedimento riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster.

È confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

È poi confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.

Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività.

Un riassunto delle disposizioni in vigore per l'accesso alle attività nelle ZONE BIANCA - GIALLA - ARANCIONE si può leggere nelle tabelle predisposte dal Governo e scaricabili da questo link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf
 

Per quanto riguarda le verifiche, il super green pass va controllato scaricando l'aggiornamento disponibile dell'App VerificaC19

LINEE GUIDA RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE

Nello svolgimento delle attività è necessario attenersi a quanto previsto dalle Linee Guida per la ripresa elle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza della regione e adottate dal Ministero della Salute in data 2 dicembre 2021 .

STRUTTURE RICETTIVE ESTENSIONE  DEL GREEN PASS

A decorrere dal 6 dicembre 2021, in tutte le zonel’obbligo del green pass, nella sua versione base (e quindi anche con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare rilasciato non oltre le 48 o 72 ore precedenti), viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.

L'IMPIEGO DEL "SUPER GREEN PASS"

A decorrere dal 29 novembre 2021, nelle ZONA GIALLA e ARANCIONEla fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che sarebbero limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, e cioè di green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in ZONA BIANCA lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni  sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

SERVIZI DI RISTORAZIONE E "SUPER GREEN PASS"

Dal 6 dicembre al 15 gennaio (nel caso ci si trovi in zona BIANCA E GIALLA e) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" nei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, continua a non essere necessario il green pass, nemmeno nella versione base. In caso ci si trovi in ZONA ARANCIONE il "Super Green Pass" è sempre richiesto (al chiuso per la consumazione al tavolo e al bancone e all'aperto). 

Sono esenti dal "super green pass" i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass "base".

IMPORTANTE: Salva futura eventuale diversa indicazione delle autorità competenti, Fipe Confcommercio ritiene che devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all’interno dei locali del proprio esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio.

 

SALE DA BALLO- DISCOTECHE E "SUPER GREEN PASS".  Dal 29 novembr(in caso ci si trovi in Zona Gialla o Arancione) o dal 6 dicembre al 15 gennaio (indifferentemente per tutte le zone) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza che non dovrà comunque essere  superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso (garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo)

SPETTACOLI - TEATRI - CINEMA  E "SUPER GREEN PASS"

Dal 29 novembr(in caso ci si trovi in Zona Gialla o Arancione) o dal 6 dicembre al 15 gennaio (indifferentemente per tutte le zone) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" per spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO

Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto leggee, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, l’obbligo vaccinale alla terza dose da effettuarsi nel rispetto indicazioni e termini previsti con circolare Ministero Interno.

Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre, tra cui.

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale.

 

  • Pubblicato il: 31/12/2021
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