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Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

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HACCP: Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi secondo la Decisione 97/129/CE, fermo restando che le aziende del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale, che sono già immessi in commercio o etichettati entro il 31/12/2022, fino ad esaurimento delle scorte. Per dimostrare questo è necessario avere a disposizione idonea documentazione comprovante quanto sopra descritto.

Vediamo quali sono, nello specifico, gli obblighi lungo tutta la filiera:

  • Produttori: il produttore dell’imballaggio è responsabile dell’identificazione del materiale, secondo la Decisione 97/129/CE, tramite la codifica alfanumerica;
  • Rivenditori e grossisti: per i grossisti che rivendono imballaggi neutri, privi di etichettatura e grafica (ad esempio, sacchetti e vaschette trasparenti, carta e scatole non personalizzate, ecc.) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio attraverso le informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali.
  • Utilizzatori, artigiani e commercianti: la modalità di gestione condivisa, tra produttore e utilizzatore, delle informazioni previste per la corretta etichettatura (ad esempio, predisposizione della grafica con i contenuti e la forma), fa sì che l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi, pertanto si possono avere due casi distinti: 
  • Utilizzo di imballi con grafica personalizzata: in questo caso, in comune accordo con il produttore dell’imballo, si dovrà aggiungere nella grafica oppure apporre un’etichetta ambientale a norma di legge e non solo la codifica alfanumerica; tale obbligo potrà essere assolto anche mediante apposizione di una corretta informativa affiancata da QR code che rimandi alle specifiche indicazioni circa lo smaltimento degli imballi.
  • Utilizzo di imballi neutri: privi di qualsiasi grafica, su di essi saranno presenti solo i codici alfanumerici apposti dal produttore, ovvero preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione (ad esempio, vaschette per alimenti freschi o involucri di cui non si conosce con certezza la destinazione d’uso). In questo caso è possibile inserire le indicazioni in schede informative, messe a disposizione dei consumatori finali nei punti vendita, anche utilizzando sistemi digitali come il QR code, che rimandi alle specifiche indicazioni circa lo smaltimento degli imballi.

Si ricorda che l’art.261 comma 3 del TUA afferma: “a chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

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  • Pubblicato il: 24/02/2023
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