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NEWS ETICHETTE VINO

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Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/2117 le etichette dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, a partire dall’8 dicembre 2023, dovranno necessariamente recare l’indicazione dei valori nutrizionali di riferimento, oltre all’elenco degli ingredienti ivi contenuti. 

L’adozione del Regolamento (UE) 2021/2117 risulta di particolare rilevo se si considera che, in forza dell’odierno quadro normativo europeo sull’etichettatura delle bevande alcoliche, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale non hanno natura di informazioni obbligatorie. 

Difatti, ai sensi del combinato disposto delle previsioni del Regolamento (UE) 1169/2011, del Regolamento (UE) 1308/2013, del Regolamento (UE) 251/2017 e del Regolamento (UE) 787/2019, quando si tratta di bevande alcoliche che contengono più di 1,2 % di alcol, vige una deroga all’obbligo di fornitura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale posto in capo agli operatori del settore alimentare.

Il Regolamento (UE) 2021/2117 diviene dunque lo strumento mediante il quale il legislatore europeo provoca il venir meno di tale esenzione; perseguendo il più ampio obiettivo di garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, assicurando che le etichette dei prodotti vitivinicoli, ivi compresi quelli aromatizzati, non siano ingannevoli e che i consumatori possano compiere scelte d’acquisto più consapevoli. 

Più precisamente, l’articolo 1, numero 32), lettera a) del Regolamento (UE) 2021/2117, che si colloca nel più ampio contesto di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), ha integrato ed ampliato l’elenco delle informazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli contenuto nell’art. 119 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Nella versione emendata dell’art. 119 accanto ad una serie di indicazioni obbligatorie ex lege da riportarsi sull’etichetta dei vini come, ad esempio, il titolo alcolometrico e l’indicazione dell’imbottigliatore, compaiono per la prima volta (sub lett. (h) e (i)) la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti. Con specifico riferimento all’indicazione dei valori nutrizionali dei prodotti vitivinicoli, il Regolamento (UE) 2021/2117 chiarisce che la dichiarazione nutrizionale da riportarsi in etichetta e/o sull’imballaggio potrà limitarsi all’indicazione del solo valore energetico da esprimersi mediante il simbolo “E” (energia). 

In tali casi, l’indicazione degli ulteriori valori nutrizionali, quali la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovrà essere fornita mediante l’utilizzo di canali digitali, come QR-code o siti internet, da riportarsi sull’imballaggio dei prodotti in questione. 

Quanto invece all’elenco degli ingredienti, anche questo potrà essere fornito per via elettronica. Ciò a patto che non siano raccolti o tracciati i dati degli utenti, l’elenco non figuri insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che le sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze siano indicate direttamente sull’etichettatura dei prodotti. 

Dal punto di vista degli operatori dei settori economici interessati, nonostante questi avessero sviluppato iniziative volontarie volte a fornire ai consumatori le informazioni sugli ingredienti e sul valore energetico dei prodotti vitivinicoli già anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, è indubbio che quest’ultimo rappresenti per gli stessi una sfida di non poco conto.

PER INFO Ufficio Igiene e HACCP | Dott.ssa Rigo 0172 41.30.30 | s.rigo@safetyinside.it

  • Pubblicato il: 23/10/2023
  • Admin

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