Entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere effettuato il pagamento dei compensi per l’anno 2024 di spettanza di Nuovo Imaie relativi alle opere cinematografiche e audiovisive trasmesse nelle strutture ricettive.
Si ritiene utile ricordare che Nuovo Imaie rappresenta sia gli artisti del cinema e delle opere audiovisive (quali gli attori), a cui è indirizzato il compenso in oggetto, sia gli artisti della musica (quali i cantanti), il cui compenso viene riscosso dalla Siae nel mese di maggio, contestualmente al compenso dovuto ai produttori fonografici (rappresentati da Scf).
I compensi non subiscono aumenti rispetto allo scorso anno.
L’accordo con Nuovo Imaie per le opere cinematografiche e assimilate prevede il pagamento di un compenso annuale determinato sulla base dei seguenti parametri:
- dimensione della struttura ricettiva (n. di camere);
- classificazione (n. di stelle);
- rappresentatività di Nuovo Imaie (per l’anno di riferimento il 90,64%);
- durata del periodo di apertura (con una riduzione che, a seconda dei casi, può essere del 25%, 50% o 75%);
- rapporto associativo (per i soci Federalberghi è prevista una riduzione del 15% nonché l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria).
In caso di pagamento oltre il termine del 31 ottobre, l’azienda associata perde il diritto allo sconto del 15%. Non è consentito versare il compenso in data successiva al 31 dicembre 2025.
Per chi non ha effettuato il pagamento delle annualità pregresse, per il periodo che va dal 15 luglio 2009 (data di costituzione di Nuovo Imaie) al 31 dicembre 2023, è stato previsto il pagamento di una cifra transattiva, evitando in tal modo, in sede di possibile contenzioso, la condanna a pagare il compenso per tutto il periodo non prescritto.
Assumendo a parametro di riferimento il compenso annuale dovuto a Nuovo Imaie nel 2024, per le aziende associate a Federalberghi che effettuano il pagamento entro il 31 ottobre 2025, il compenso dovuto per ciascuna delle annualità pregresse viene ridotto del 25%.
Per le strutture ricettive che, sulla base della data di avvio dell’attività o per altre circostanze (es. periodo di inattività) abbiano svolto la propria attività solo per una parte delle annualità pregresse, ovvero abbiano pagato parzialmente le annualità pregresse, gli importi sopra indicati verranno proporzionalmente ridefiniti.
Perché si paga
L'articolo 84, comma 3, della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, per le utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate, è dovuto un equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori a carico di coloro che sfruttano economicamente l’opera, ulteriore rispetto all’equo compenso a carico degli organismi di emissione.
Secondo la giurisprudenza, gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive e, pertanto, devono versare l’equo compenso.
La giurisprudenza italiana ha richiamato i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di giustizia europea, secondo cui:
- la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (via cavo o via satellite), costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della vigente direttiva in materia di diritti di autore;
- è irrilevante il fatto che coloro che compongono il pubblico abbiano o meno avuto accesso all’opera (se cioè abbiano o non abbiano messo in funzione l’apparecchio televisivo), e che l’utilizzo sia gratuito;
- il carattere privato delle camere d’albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della citata direttiva.
Pertanto, tutte le strutture ricettive fornite di apparecchi televisivi o altri strumenti atti a trasmettere opere cinematografiche ed assimilate, posti nelle sale comuni e/o nelle camere dei clienti e/o in ogni altra area della struttura ricettiva, sono tenute a versare l’equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori delle opere stesse
Come si paga
Le aziende possono versare quanto dovuto effettuando un bonifico, sul conto corrente bancario IBAN IT 98 E 03069 05036 1000 0000 1355, intestato a Format s.c.a r.l. – servizi di riscossione, indicando nella causale il numero di codice fiscale e la denominazione della struttura ricettiva nonché il comune in cui la stessa è ubicata.
L’ordine di bonifico quietanzato, insieme ad una dichiarazione che elenca analiticamente le somme pagate ed attesta il diritto ad usufruire delle riduzioni spettanti ai soci del sistema Federalberghi, devono essere inviati tramite mail all’indirizzo info@formatservizi.it il giorno stesso del pagamento.
Copia di entrambi i documenti (ordine di bonifico quietanzato e dichiarazione) deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di controllo degli organi di vigilanza.
Alla pagina http://www.aie.federalberghi.it è disponibile un’applicazione web che assiste le aziende nel calcolo dei compensi e si conclude con la stampa della suddetta dichiarazione.
Si raccomanda fortemente di far utilizzare l’applicazione web, inserendo tutti i dati richiesti compreso l’indirizzo pec e il codice univoco, per consentire alla società di riscossione di effettuare correttamente l’invio della fattura elettronica.
L'Ufficio Segreteria dell'Ascom è a completa disposizione per l'evasione di quanto sopra.
- Pubblicato il: 22/10/2025
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