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Assicurazione Catastrofi

Assicurazione Catastrofi

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Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa.

Sono soggette all’obbligo “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità” e la scadenza ultima è al 31 dicembre 2025 per le seguenti attività:

 piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

 microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

L’imprenditore deve assicurare tutti i beni, “a qualsiasi titolo” impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ivi compresi i beni concessi in locazione, affitto o usufrutto o leasing) e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non abbia un diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Ne consegue che l’imprenditore che esercita l’attività in immobili di proprietà di terzi – se l’immobile non è stato già assicurato dal proprietario – è comunque tenuto ad assicurare il bene impiegato per l’esercizio di impresa e deve darne comunicazione al proprietario.

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ASCOM BRA (Ref. Marianna Coltella) | Tel. 0172 413030

  • Pubblicato il: 10/12/2025
  • Admin