Con la circolare del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi alle attività di bar e ristorazione, distinguendole dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
La circolare conferma che bar e ristoranti, di regola, non sono soggetti al DPR 1° agosto 2011, n. 151, né alle regole tecniche previste per i locali di pubblico spettacolo, purché l’attività di somministrazione rimanga prevalente e non siano svolti spettacoli o intrattenimenti in forma stabile o organizzata.
Sono infatti ammessi intrattenimenti musicali o danzanti di carattere occasionale e accessorio, senza allestimenti dedicati, biglietti di ingresso o richiamo di pubblico eccedente la normale attività, come già chiarito dal Ministero dell’Interno.
L’esclusione dal DPR 151/2011 non elimina tuttavia l’obbligo di valutare e gestire il rischio incendio. La circolare richiama l’applicazione del D.M. 3 settembre 2021 (Minicodice) per le attività a basso rischio, che prevede criteri semplificati di sicurezza antincendio. Le attività con maggiore affollamento, invece, devono fare riferimento al Codice di prevenzione incendi.
Per i locali che svolgono attività di pubblico spettacolo non accessorie (come discoteche e sale da ballo) restano applicabili le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare la Regola Tecnica Verticale V.15.
Un ulteriore chiarimento riguarda il rapporto tra sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi: mentre il DVR tutela i lavoratori, la normativa antincendio è finalizzata a proteggere tutte le persone presenti nel locale, inclusi clienti e visitatori. Di conseguenza, anche il Piano di Emergenza ed Evacuazione, quando obbligatorio, deve essere predisposto considerando l’affollamento complessivo e il principio di inclusività, con attenzione alle persone con esigenze speciali.
La circolare ribadisce infine l’importanza del ruolo degli addetti antincendio e l’obbligo per i gestori di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza, aggiornando la documentazione in funzione dell’evoluzione dell’attività.
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- Pubblicato il: 28/01/2026
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